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Architetto Alessio Virgili

L’architetto Alessio Virgili si occupa di ristrutturazioni, restauri, nuove costruzioni, asili nido, scuole, residenze e commerciale.

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Ristorante Diavolo & Acqua Santa

RICETTIVO RICREATIVO RISTORAZIONE 

PROGETTO APERTURA RISTORANTE “IL DIAVOLO & L’ACQUASANTA”

Progetto di un un “quick restaurant” ideato per soddisfare l’idea di un committente assolutamente convinto e determinato nel proposito di offrire ai suoi commensali un pasto veloce a pranzo o un aperitivo capace di saziare gli appetiti del più buongustaio con i fritti (il Diavolo), tanto del più attento al benessere con della frutta e/o delle insalate (l’Acqua Santa).


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Iter autorizzativo per l’apertura di un’attività di ristorazione nel Comune di Roma

Somministrazione di Alimenti e Bevande (apertura ristorante)

Le attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande sono regolamentate dalla Legge della Regione Lazio n. 21/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, dal Regolamento Comunale adottato con Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 35/2010, dal D. Lgs n. 59/2010 s.m.i., e da ultimo dal D.Lgs 147/2012.

Ad oggi, per svolgere  l’attività di  somministrazione di alimenti e bevande (quale attività principale destinata ad un pubblico indiscriminato), fuori dagli Ambiti di tutela individuati dal Regolamento Comunale di cui alla deliberazione n. 35/20120, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Il Regolamento di Roma Capitale (art. 9 della Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 35/2010 ) stabilisce,  per la presentazione dell’autorizzazione, oggi SCIA, in base al D.lgs 147/2012,  la presenza di requisiti strutturali che afferiscono ai locali in cui viene svolta l’attività e che interessano sia la superficie destinata alla somministrazione che quella destinata ai servizi, con particolare riguardo agli spazi dedicati alla manipolazione degli alimenti. Viene, altresì, stabilito il rispetto di determinati criteri di qualità ai quali è attribuito uno specifico punteggio, riconducibili alla professionalità del titolare dell’attività e degli addetti al  servizio di somministrazione (criteri n 1 – 2), alle caratteristiche del locale (criteri n. 3 – 10), alla qualità del servizio offerto (criteri n. 11 – 15).

Per ognuno dei criteri di qualità è stato previsto un differente punteggio (40, 30, 20, 15,  10, 5, punti) secondo il grado di rilevanza dell’indicatore. Data la somma totale dei punteggi  pari a 200,  per aprire un nuovo esercizio di somministrazione, fatto salva la sussistenza dei requisiti strutturali,  deve essere garantito il rispetto di un punteggio minimo che varia a seconda della ZONA di appartenenza A, B o C. In particolare:

nella ZONA A,  per lo più coincidente con la Città Storica,  il punteggio minimo da conseguire è 170; nella ZONA B, per lo più coincidente con la Città Consolidata,  il punteggio minimo da conseguire  è 155;  nella ZONA C, per lo più coincidente con la Città da Ristrutturare e con la Città della Trasformazione,  il punteggio minimo da conseguire  è 120. L’elenco delle zone urbanistiche che costituiscono le ZONE A, B e C è riportato nello SCHEMA 1 del Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 35/2010. All’interno del territorio dei Municipi I, III, attualmente II a seguito della deliberazione della Assemblea Capitolina n. 11/2013 e XVII, attualmente I a seguito della deliberazione della Assemblea Capitolina n. 11/2013, sono stati definiti degli Ambiti che prevedono una disciplina più restrittiva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 147/2012 le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli Ambiti sono assoggettate ad un’autorizzazione, fermo restando i divieti previsti agli artt. 10,  11 e 12 del regolamento comunale.

Le somministrazioni  fuori dagli Ambiti di tutela di cui al Regolamento Comunale, cosi come il trasferimento di sede fuori da dette aree, sono assoggettate a una SCIA corredata da autocertificazioni riguardanti i requisiti strutturali e il raggiungimento del punteggio minimo richiesto dalla deliberazione n. 35/2010, art. 9, relativamente ai criteri di qualità.

Il trasferimento di titolarità o della gestione rimane sottoposto al regime di SCIA su tutto il territorio di Roma Capitale, comprese le aree relative agli Ambiti di tutela. Ulteriori tipologie di somministrazioni, svolte ad integrazione di una attività prevalente (ad esempio nei musei e nelle librerie etc.) o in determinati contesti (ad esempio nelle mense, presso il domicilio del consumatore, nei porti,  aereoporti, stazioni ferroviarie etc.) si avviano mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) (artt. 18 e 19 del Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 35/2010). Per lo svolgimento dell’attività somministrazione di alimenti e bevande, bisogna essere in possesso dei requisiti morali e di uno specifico requisito professionale così come stabiliti dal seguente art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni: (apertura ristorante)
“Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali  (D lgs n. 59/2010 modificato dal D lgs n. 147/2012) 1.  Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; (24)

2.  Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. (25)

3.  Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (26)

4.  Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5.  In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. (27)

6.  L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (28)

a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b)  avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; (29)

c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. (apertura ristorante)
6-bis.  Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale. (30)

7.  Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. (31)

In relazione al punto c) dell’articolo sopra riportato, il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare      n. 3642/C del 15/04/2011 definisce i titoli di studio validi ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Detta circolare è pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.